Crisi d’impresa, decreto Insolvency pubblicato in Gazzetta Ufficiale
Crisi d’impresa, decreto Insolvency pubblicato in Gazzetta Ufficiale
E’ approdato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo n. 83 del 17 giugno 2022 recante “Modifiche al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza)”.
Il provvedimento attuativo della Direttiva Insolvency è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio 2022 ed entrerà in vigore lo stesso giorno del Codice della crisi d’impresa, vale a dire il prossimo 15 luglio 2022.
A completare il quadro normativo in vista del debutto del Codice, si ricorda il recente regolamento sul funzionamento dell’Albo dei gestori crisi d’impresa di cui al DM Giustizia n. 75/2022 (regolamento sulle disposizioni relative al funzionamento dell’Albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure), pubblicato lo scorso 21 giugno.
Attuazione direttiva Insolvency, le novità
Tra le principali novità introdotte dal D. Lgs., si segnalano:
- la riscrittura della disciplina sulla adeguatezza delle misure e degli assetti che devono essere adottati dall’imprenditore, sia individuale che collettivo, in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa, con specifica indicazione di alcuni segnali di allarme;
- l’introduzione del “Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione“, attraverso cui l’imprenditore può prevedere il soddisfacimento dei creditori anche in deroga agli articoli 2740 e 2741 del codice civile e alle disposizioni che regolano la graduazione delle cause legittime di prelazione, purché la proposta sia approvata dall’unanimità delle classi di creditori;
- la previsione, per le imprese con più di 15 dipendenti, di obblighi di informazione e consultazione con i sindacati nei casi in cui essi non siano specificamente previsti dalla legge o dai contratti collettivi.
Composizione negoziata della crisi, le modifiche
Per quanto riguarda la procedura della composizione negoziata della crisi, oltre all’espressa previsione di doveri di buona fede e correttezza per le parti coinvolte e alla rivisitazione dei compensi dovuti agli esperti indipendenti (con previsione di scaglioni già individuati in un ammontare compreso tra un minimo e un massimo), si segnala che:
- l’imprenditore, già dal momento della presentazione dell’istanza, dovrà inserire nella piattaforma telematica anche un progetto di piano di risanamento;
- sarà possibile riproporre l’istanza che risulti incompleta e non integrata nel termine di 30 giorni;
- vengono rafforzati i requisiti di esperienza professionale per la nomina dell’esperto indipendente (l’Ordine di appartenenza dovrà compilare una scheda sintetica relativa alle competenze e esperienze utili alla nomina);
- sono state introdotte modifiche relative alle misure protettive quali, peraltro, la variazione del termine per l’istanza di conferma o di modifica.