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Crisi d’impresa, decreto Insolvency pubblicato in Gazzetta Ufficiale

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Crisi d’impresa, decreto Insolvency pubblicato in Gazzetta Ufficiale

E’ approdato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo n. 83 del 17 giugno 2022 recante “Modifiche al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza)”.

Il provvedimento attuativo della Direttiva Insolvency è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio 2022 ed entrerà in vigore lo stesso giorno del Codice della crisi d’impresa, vale a dire il prossimo 15 luglio 2022.

A completare il quadro normativo in vista del debutto del Codice, si ricorda il recente regolamento sul funzionamento dell’Albo dei gestori crisi d’impresa di cui al DM Giustizia n. 75/2022 (regolamento sulle disposizioni relative al funzionamento dell’Albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure), pubblicato lo scorso 21 giugno.

Attuazione direttiva Insolvency, le novità

Tra le principali novità introdotte dal D. Lgs., si segnalano:

  • la riscrittura della disciplina sulla adeguatezza delle misure e degli assetti che devono essere adottati dall’imprenditore, sia individuale che collettivo, in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa, con specifica indicazione di alcuni segnali di allarme;
  • l’introduzione del “Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione“, attraverso cui l’imprenditore può prevedere il soddisfacimento dei creditori anche in deroga agli articoli 2740 e 2741 del codice civile e alle disposizioni che regolano la graduazione delle cause legittime di prelazione, purché la proposta sia approvata dall’unanimità delle classi di creditori;
  • la previsione, per le imprese con più di 15 dipendenti, di obblighi di informazione e consultazione con i sindacati nei casi in cui essi non siano specificamente previsti dalla legge o dai contratti collettivi.

Composizione negoziata della crisi, le modifiche

Per quanto riguarda la procedura della composizione negoziata della crisi, oltre all’espressa previsione di doveri di buona fede e correttezza per le parti coinvolte e alla rivisitazione dei compensi dovuti agli esperti indipendenti (con previsione di scaglioni già individuati in un ammontare compreso tra un minimo e un massimo), si segnala che:

  • l’imprenditore, già dal momento della presentazione dell’istanza, dovrà inserire nella piattaforma telematica anche un progetto di piano di risanamento;
  • sarà possibile riproporre l’istanza che risulti incompleta e non integrata nel termine di 30 giorni;
  • vengono rafforzati i requisiti di esperienza professionale per la nomina dell’esperto indipendente (l’Ordine di appartenenza dovrà compilare una scheda sintetica relativa alle competenze e esperienze utili alla nomina);
  • sono state introdotte modifiche relative alle misure protettive quali, peraltro, la variazione del termine per l’istanza di conferma o di modifica.